Art. 15.

      1. L'articolo 53 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è sostituito dal seguente:

      «Art. 53. - (Servizio di guardia infermieristica). - 1. Per le esigenze del servizio di guardia infermieristica, l'Amministrazione penitenziaria può assegnare agli istituti un congruo numero di ore di servizio da assicurare con infermieri libero-professionisti o mediante convenzioni con aziende ospedaliere. Il rapporto è di tipo libero-professionale.
      2. L'infermiere presta l'opera secondo i turni prestabiliti mensilmente dal responsabile del servizio e nel rispetto del codice deontologico.
      3. Per ciascun turno espletato spetta all'infermiere un compenso orario da determinare entro il mese di gennaio di ogni biennio con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, considerate anche le indennità festiva e notturna e tenute presenti le indicazioni della Federazione dei collegi degli infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia. Il compenso orario lordo è aumentato del 2,50 per cento per ogni biennio di anzianità di servizio.
      4. Agli infermieri che operano negli istituti o nei servizi penitenziari di Favignana, di Gorgona e di Porto Azzurro spetta un compenso aggiuntivo di 1 euro per ogni ora di servizio effettivo prestato».